Detto uso, però, non può essere illimitato, ma deve rispettare la “normale tollerabilità” che non è un concetto astratto ed assoluto, ma é relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti. Spetta, pertanto, al giudice accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità ed individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della normalità stessa.
Nel suo caso, pertanto, dovrà considerarsi la specificità della situazione nella quale l’uso del camino viene ad esercitarsi e, quindi, porre a confronto i due diritti che in questa fattispecie si scontrano ossia quello all’uso del camino e quello del diritto alla salute. Solo nel caso in cui i fumi arrechino pregiudizio alla salute di chi li subisce è possibile impedire che le immissioni continuino; tanto poiché il diritto alla salute, in una interpretazione costituzionalmente orientata di tutte le norme del nostro ordinamento, ha una maggiore prevalenza rispetto al godimento della proprietà privata.
Inoltre, la possibilità di richiedere la tutela da parte del soggetto danneggiato dall’abuso altrui non trova nemmeno il limite del mancato rispetto delle norme pubblicistiche ossia non è possibile p.e. che un soggetto sia tenuto a subire delle immissioni moleste solo perché ha costruito il proprio immobile senza rispettare le distanze legali. Le norme pubblicistiche tutelano, infatti, l’interesse pubblico e chi le viola è responsabile civilmente di quanto trasgredito, nel mentre, le norme privatistiche tutelano i diritti privati del singolo cittadino che, in quanto tali, vanno difesi a prescindere, laddove vengano lesi da un comportamento illegittimo altrui.
In conclusione, nel Suo caso, Lei ben potrà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenere la cessazione dell’immissione molesta se i fumi provenienti dal camino del vicino siano dannosi per la Sua salute e della sua famiglia a prescindere dal fatto che essi rappresentino il godimento della proprietà privata altrui ed a prescindere dal rispetto o meno delle norme di diritto pubblico.
avv. Anna Lops